Associazione Cameristica di Varese

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Statuto dell'Associazione Cameristica di Varese

 


STATUTO

Denominazione – Sede – Scopo

Articolo 1) – E’ costituita l’Associazione “CAMERISTICA DI VARESE – ORCHESTRA CAMERISTICA DI VARESE”.

Articolo 2) – Essa ha sede in Varese, Via Robbioni n° 2.

Articolo 3) – L’associazione non ha scopi di lucro e intende sostenere, promuovere, realizzare iniziative di ogni genere per la promozione artistica, culturale, sociale, con speciale attenzione alla ricerca, diffusione, conoscenza e pratica della musica cameristica.

 

Patrimonio ed esercizi sociali

Articolo 4) – Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote associative versate dai soci;

b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con la eccedenza di bilancio;

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

e) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Articolo 5) – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Soci

Articolo 6) – Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e siedono di diritto in consiglio.

Sono soci ordinari le persone od Enti che verranno ammessi dal consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilità dal Consiglio.

Sono soci Sostenitori le persone od Enti che si impegnano a sostenere finanziariamente le attività dell’Associazione.

Sono soci Onorari le persone che per le loro specifiche qualità personali sono riconosciute tali dagli organi dell’Associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Articolo 7) – I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall’Associazione

Articolo 8) – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità od indegnità.

Morosità ed indegnità verranno dichiarate dal Consiglio.

Amministrazione

Articolo 9) – L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due eventuali membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 10) – Sono organi dell’associazione:

a) l’assemblea dei soci

b) il consiglio di Amministrazione

c) il Presidente

d) il Vice Presidente

Articolo 11) – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Articolo 12) – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei soci fondatori e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua sostituzione dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Articolo 13) – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, ne determina gli indirizzi e le direttive generali.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 14) – Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio: nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee

Articolo 15) – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta anche in forma elettronica, diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’assemblea può essere convocata presso la sede sociale o gli Uffici di Segreteria o altrove.

Articolo 16) – L’assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo e nomina il Consiglio di Amministrazione.

Sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto l’assemblea delibera a maggioranza con la presenza in proprio o per delega dai 3/4 della totalità degli associati.

Articolo 17) – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato o partecipante di maggiore età ha diritto ad un voto per l’approvazione e le modifiche delle Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Allo stesso modo ogni associato o partecipante di maggiore età ha diritto ad essere eletto negli organi direttivi dell’associazione.

Tutti gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Articolo 18) – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario, e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 19) – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza dei presenti

Scioglimento

Articolo 20) – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dall’assemblea straordinaria con la presenza in proprio o per delega dei 3/4 della totalità degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio esclusivamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Controversie

Articolo 21) – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio; esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

 

 

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