Statuto dell'Associazione Cameristica di Varese
STATUTO
Denominazione – Sede – Scopo
Articolo 1) – E’ costituita l’Associazione “CAMERISTICA
DI VARESE – ORCHESTRA CAMERISTICA DI VARESE”.
Articolo 2) – Essa ha sede in Varese, Via Robbioni n° 2.
Articolo 3) – L’associazione non ha scopi di lucro e intende
sostenere, promuovere, realizzare iniziative di ogni genere per la promozione
artistica, culturale, sociale, con speciale attenzione alla ricerca,
diffusione, conoscenza e pratica della musica cameristica.
Patrimonio ed esercizi sociali
Articolo
4) – Il patrimonio è
costituito:
a)
dalle quote
associative versate dai soci;
b)
dai beni mobili
ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
c)
da eventuali
fondi di riserva costituiti con la eccedenza di bilancio;
d)
da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti.
e)
dall’utile
derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
f)
da ogni altra
entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
E’ fatto
divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Articolo 5) – L’esercizio finanziario chiude al 31
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal
Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del
successivo esercizio.
Soci
Articolo 6) – Sono soci fondatori le persone che hanno
partecipato alla costituzione dell’Associazione e siedono di diritto in
consiglio.
Sono soci ordinari le persone od Enti che verranno ammessi dal
consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione
che verrà annualmente stabilità dal Consiglio.
Sono soci Sostenitori le persone od Enti che si impegnano a
sostenere finanziariamente le attività dell’Associazione.
Sono soci Onorari le persone che per le loro specifiche qualità
personali sono riconosciute tali dagli organi dell’Associazione.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro
dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per
l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di
associazione.
Articolo 7) – I soci avranno diritto di frequentare i
locali sociali e di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle
manifestazioni promosse dall’Associazione
Articolo 8) – La qualità di socio si perde per decesso,
dimissioni e per morosità od indegnità.
Morosità ed indegnità verranno dichiarate dal Consiglio.
Amministrazione
Articolo 9) – L’associazione è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da
due eventuali membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio
alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida
alla prima assemblea annuale.
Articolo 10) – Sono organi dell’associazione:
a)
l’assemblea dei
soci
b)
il consiglio di
Amministrazione
c)
il Presidente
d)
il Vice
Presidente
Articolo 11) – Il Consiglio nomina nel proprio seno un
Presidente ed un Vice Presidente.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Articolo 12) – Il Consiglio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno
due dei soci fondatori e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in
ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua sostituzione
dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i
presenti.
Articolo 13) – Il Consiglio è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza
limitazioni, ne determina gli indirizzi e le direttive generali.
Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati
determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento
dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 14) – Il Presidente, ed in sua assenza il Vice
Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio: nei
casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte
di questo alla prima riunione.
Assemblee
Articolo 15) – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio
almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta anche in forma
elettronica, diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell’albo
dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea può essere convocata presso la sede sociale o gli
Uffici di Segreteria o altrove.
Articolo 16) – L’assemblea approva il bilancio consuntivo
e preventivo e nomina il Consiglio di Amministrazione.
Sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
l’assemblea delibera a maggioranza con la presenza in proprio o per delega dai
3/4 della totalità degli associati.
Articolo 17) – Hanno diritto di intervenire all’assemblea
tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. E’
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni associato o partecipante di maggiore età ha diritto ad un
voto per l’approvazione e le modifiche delle Statuto e dei regolamenti, e per
la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Allo stesso modo ogni associato o partecipante di maggiore età
ha diritto ad essere eletto negli organi direttivi dell’associazione.
Tutti gli associati possono farsi rappresentare da altri
associati anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per
l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei
consiglieri.
Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei
trasferimenti per causa di morte.
Articolo 18) – L’assemblea è presieduta dal Presidente
del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi
l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina
un Segretario, e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di
constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato
dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Articolo 19) – Le assemblee sono validamente costituite e
deliberano con la maggioranza dei presenti
Scioglimento
Articolo 20) – Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato a maggioranza dall’assemblea straordinaria con la presenza in
proprio o per delega dei 3/4 della totalità degli associati, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
devoluzione del patrimonio esclusivamente ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Controversie
Articolo 21) – Tutte le eventuali controversie sociali
tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi organi saranno sottoposte,
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio; esso
giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.